IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed  in  particolare,
l'articolo 3; 
  Visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed  importazione  di
sostanze chimiche pericolose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che  reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante
attuazione della  direttiva  92/32/CEE  concernente  classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva 1999/45/CE e  della  direttiva  2001/60/CE
relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  176,  recante  ratifica  della
Convenzione di Rotterdam sulla procedura  del  consenso  informato  a
priori  per  alcuni  prodotti  chimici  e  pesticidi  pericolosi  nel
commercio internazionale, con  allegati,  fatta  a  Rotterdam  il  10
settembre 1998; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  158  del  7
luglio 1992, con il  quale  il  Ministero  della  sanita',  e'  stato
indicato quale  autorita'  competente  in  materia  di  procedure  di
notifica e di informazione previste dal regolamento (CEE) n.  1734/88
del Consiglio, del 16  giugno  1988,  relativo  alle  esportazioni  e
importazioni della comunita' di taluni prodotti chimici pericolosi; 
  Ritenuto  necessario  fornire  disposizioni  per  l'attuazione  del
regolamento (CE) n. 689/2008 per quanto concerne  in  particolare  la
disciplina sanzionatoria inerente le  violazioni  delle  disposizioni
del citato regolamento e  l'individuazione  delle  misure  necessarie
affinche' esse siano attuate in  applicazione  dell'articolo  18  del
medesimo regolamento; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 22 settembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 ottobre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   della   salute,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  dello
sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e  per  i  rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  689/2008
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  giugno   2008,
sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di
seguito denominato: «regolamento». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, e' il seguente: 
              «Art.  3  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale, il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in
          provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura
          regolamentare o  amministrativa,  emanati  ai  sensi  delle
          leggi comunitarie  vigenti,  o  in  regolamenti  comunitari
          pubblicati alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o
          amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi  adottati  ai  sensi  dell'articolo  14
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
          politiche  europee  e  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con i Ministri competenti per materia.  I  decreti
          legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.». 
              - Il regolamento (CE) n. 689/2008 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 31 luglio 2008, n. L 204. 
              - Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396. 
              - Il regolamento (CE) n. 1272/2008 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52
          (Attuazione   della   direttiva    92/32/CEE    concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze  pericolose),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,   n.   65
          (Attuazione della direttiva 1999/45/CE  e  della  direttiva
          2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
          all'etichettatura dei preparati pericolosi), e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87. 
              -  La  legge  11  luglio  2002,  n.  176  (Ratifica  ed
          esecuzione della Convenzione di Rotterdam  sulla  procedura
          del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici
          e pesticidi pericolosi nel  commercio  internazionale,  con
          allegati, fatta a Rotterdam  il  10  settembre  1998.),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2002, n. 186. 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 689/2008, si
          veda nelle note alle premesse.